Comune di Novara di Sicilia


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REGOLAMENTO DECO


  • dal 08/10/2012
  • al 09/10/2012

 

 
 
 
 
 
 


 

COMUNE DI NOVARA DI SICILIA
(PROVINCIA DI MESSINA)
 
 
 
 
 
 
 
REGOLAMENTO COMUNALE
 
PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE
DELLE ATTIVITA’ AGRO-ALIMENTARI E ARTIGIANALI
TRADIZIONALI LOCALI.
ISTITUZIONE DELLA De.C.O.
(DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE)
 
 
 
Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n……   del….
  
 
 
 
 
INDICE
 
 
 
 
Art. 1  –  Oggetto e Finalità
Art. 2  –  Ambito di applicazione
Art. 3  –  Definizione
Art. 4 – Istituzione della De.C.O.
Art. 5 – Registro De.C.O.
Art. 6 – Istituzione Albo Comunale delle Iniziative e Manifestazioni
Art. 7 – Logo De.C.O. e relativo utilizzo
Art. 8 – Requisiti per l’attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali
Art. 9 – Procedura per l’attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali
Art. 10 – Commissione Comunale per la De.C.O.
Art. 11 – Utilizzo del marchio De.C.O.
Art. 12 – Controlli
Art. 13 – Sanzioni
Art. 14 – Struttura Organizzativa
Art. 15 – Iniziative Comunali
Art. 16 – Promozione di domande di registrazione ufficiali
Art. 17 – Tutele e garanzie
Art. 18 – Istituzione di una speciale sezione della Biblico – Mediateca Comunale
Art. 19 – Istituzione di un Osservatorio Comunale
Art. 20 – Rinvio alle normative Statali e Regionali
Art. 21 – Norme Finali
 
 
 
 
Allegato A.:  Logo De.C.O.
Allegato B.: fac-simile di segnalazione da compilare in carta libera da parte di soggetti diversi dalle     imprese produttrici
Allegato C:   fac-simile di domanda da compilare in bollo
 
* * *
 
 
 
 
 
 
Art. 1 - Oggetto e Finalità
 
1. Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari e artigianali tradizionali locali, che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell’immagine del Comune di Novara di Sicilia.
 
2. Il Comune di Novara di Sicilia individua, ai sensi dell’art. 3 del T. U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D. Lgs.18/08/2000, n. 267 e dell’art. 6 dello Statuto, tra i propri fini istituzionali anche, in particolare, l’assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma di intervento culturale in favore del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle risorse naturali ed ambientali del territorio ed alle attività artigianali, agro-alimentari e gastronomiche che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.
Il Comune assume, altresì, adeguate iniziative a favore di sagre e manifestazioni, che, per il loro radicamento sul territorio comunale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.
 
3. Con riferimento all’art. 13 del D. Lgs. 267/2000, laddove si richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, anche attraverso la valorizzazione e la promozione dei prodotti che su di esso si generano, il Comune di Novara di Sicilia, grazie alle predette iniziative, intende quindi curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio, attraverso le produzioni artigianali, alimentari e di cultura materiale, riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale, con utili ricadute sulla comunità tutta.
 
4. Nel contempo, in attuazione dei principi statutari, e nell’ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, intende anche valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali del territorio comunale.
 
5. Il Comune di Novara di Sicilia, esplica il proprio ruolo ed esercita le proprie funzioni anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa dei cittadini e dalle loro formazioni sociali. Sostiene e promuove lo sviluppo dei comparti produttivi dell’economia locale, per favorire l’occupazione e rendere effettivo il diritto al lavoro, concorrendo con propri investimenti allo sviluppo economico ed occupazionale. Promuove e tutela lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel territorio, per garantire alla collettività una migliore qualità della vita. Cura la conservazione del cospicuo patrimonio architettonico, storico e culturale ricco anche di secolari tradizioni popolari, civili e religiose.
 
6. Per le finalità di cui sopra, il Comune, ispirandosi a criteri di trasparenza ed efficacia, promuove iniziative ed assume attività che, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, comportano l\'affermazione sostanziale dei principi di cui ai precedenti commi e la loro attuazione.
 
7. Con il presente regolamento, sono stabilite anche le modalità di attribuzione, promozione e tutela della De.C.O. (acronimo di “Denominazione Comunale di Origine”).
 
Art. 2 – Ambito di applicazione
 
1. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l’affermazione sostanziale dei principi di cui al precedente articolo e la loro attuazione.
 
2. In particolare l’azione del Comune si manifesta in direzione:
 
a) dell’indagine conoscitiva diretta ad individuare l’esistenza di originali e tipici prodotti locali e le loro tradizionali lavorazioni e/o confezioni che, a motivo della loro peculiarità, siano meritevoli di evidenza pubblica, a scopo promozionale attraverso l’istituzione di un registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine);
 
b) dell’assunzione di iniziative di valorizzazione a favore di quei prodotti tipici locali, che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli Organi preposti. Per tale attività l’Ente si avvale dell’Ufficio di cui al successivo art. 14 del presente regolamento;
 
c) di intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca volta a tutelare la storia, le tradizioni ed il patrimonio culturale comunale, i sapori tradizionali legati alle produzioni tipiche per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, meritevoli di attenzione;
 
d) di promuovere e sostenere iniziative esterne anche attraverso interventi finanziari, diretti nei limiti delle compatibilità di bilancio, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di Enti pubblici o privati, soggetti singoli o associati, a favore di associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell’ambito dei prodotti locali e che non abbiano alcun fine di lucro;
 
e) di rilasciare un logo De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) al fine di attestare l’origine (il “made in Novara di Sicilia”) dei prodotti ed il loro legame storico culturale con il territorio nonché quale strumento promozionale dell’immagine del Comune di Novara di Sicilia. Il summenzionato logo non è un marchio di qualità;
 
f) di contribuire alla creazione di opportunità economiche e commerciali per le imprese legate alla cultura produttiva e gastronomica locale, quale bene da salvaguardare, e all’economia del turismo;
 
h) di predisporre il logo De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine), al fine di attestare l’origine del prodotto, la sua composizione e la sua produzione secondo apposito disciplinare. Il logo è di esclusiva proprietà del Comune e sarà registrato nei modi di legge.
 
Art. 3 – Definizione
 
1. Agli effetti del presente regolamento, per “prodotto tipico locale”, si intende il prodotto agro-alimentare, derivante da attività artigianale, agricola o zootecnica o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti derivanti da attività agricola e zootecnica o da elementi naturali (es. pietra, legno, ecc…), ottenuto o realizzato sul territorio comunale, secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.
 
2. L’aggettivo “tipico” é inteso come sinonimo di “tradizionale”, attribuendovi lo stesso significato di cui al comma precedente.
 
Art. 4 - Istituzione della De.C.O.
 
1. Per i fini di cui al presente regolamento, è istituita la De.C.O., (Denominazione Comunale di Origine), per attestare l’origine dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con il territorio comunale, nonché per un efficace strumento promozionale per il Comune di Novara di Sicilia;
 
2. Attraverso la De.C.O. si mira a:
 
a) conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale;
 
b) tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali;
 
3. Il logo De.C.O. non è un marchio di qualità, ma, un’attestazione di origine geografica, equivale, nel significato, negli obiettivi e negli effetti, al marchio “Made in Novara di Sicilia”;
 
4. La De.C.O., come pure il relativo logo, sono di esclusiva proprietà del Comune di Novara di Sicilia, qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito a sensi di Legge.
 
Art. 5 - Registro De.C.O.
 
1.Viene istituito presso l’Ufficio Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune un apposito registro pubblico De.C.O. “Denominazione Comunale di Origine” nel quale su proposta della Commissione di valutazione di cui all’art. 10, la Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo, provvede all’iscrizione dei prodotti tipici per attestarne l’origine locale;
 
2. Al fine di un’adeguata informazione, l’elenco dei prodotti e le imprese che hanno ottenuto la Denominazione Comunale di Origine verrà pubblicato sul sito internet dell’Ente e in visione anche presso l’Ufficio S.U.A.P. (Sportello Unico per le Attività Produttive) e l’Ufficio Turistico;
 
3. Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:
 
-  i prodotti a denominazione comunale di origine (De.C.O.);
 
- le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.C,O. sui loro prodotti, in quanto rispondenti al   disciplinare-tipo (o alle indicazioni della scheda descrittiva);
 
- gli estremi della deliberazione della Giunta Comunale, che dispone l’iscrizione e le eventuali successive modificazioni.
 
4. L’iscrizione nel registro De.CO. può riguardare:
 
a) Prodotti alimentari spontanei: in tal caso la provenienza dei prodotti è esclusivamente quella del territorio del Comune;
 
b) Prodotti alimentari derivanti da attività agricole o di allevamento: in tal caso i prodotti devono provenire esclusivamente dal territorio del Comune o da zone individuate dello stesso, secondo le prescrizioni del disciplinare di produzione;
 
c) Prodotti alimentari derivanti da lavorazioni e trasformazioni anche a carattere artigianale: in tal caso la base deve comunque essere costituita da prodotti del territorio del Comune e il processo produttivo deve rispettare le prescrizioni del disciplinare.
 
d) Prodotti artigianali ottenuti dalla lavorazione di elementi presenti in natura (es. pietra, legno, ecc…), tipici del territorio comunale;
 
5. L’iscrizione può essere concessa, tra l’altro, per le seguenti tipologie di prodotti agroalimentari:
- carni fresche di qualsiasi specie animale e loro preparazioni;
- salse e condimenti;
- formaggi e altri prodotti derivati dal latte
- prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati;
- paste fresche, prodotti della panetteria, della gastronomia, della biscotteria, della   pasticceria, della confetteria e della gelateria;
- prodotti di origine animale;
- piatti tradizionali della cucina locale;
- bevande analcoliche, distillati, liquori e cocktail;
- miele e marmellate;
- olio e vino.
 
6. L’elencazione di cui al comma precedente ha comunque carattere indicativo e non esaustivo, per cui possono ottenere la De.C.O. anche prodotti di altre tipologie, se in possesso delle caratteristiche a tale fine richieste.
 
7. Possono ottenere l’iscrizione nel pubblico registro De.C.O. i singoli produttori, le imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché gli enti ed associazioni, che svolgono l’attività inerente la produzione e commercializzazione dei prodotti di cui ai commi precedenti nell’ambito del territorio del Comune di Novara di Sicilia, anche se non vi hanno la sede legale.
 
8. Su proposta della commissione di cui all’art. 10, l’iscrizione potrà essere concessa anche ad imprese a carattere industriale, che operino in conformità ai criteri previsti dal presente regolamento e secondo i disciplinari di produzione o le schede identificative dei prodotti.
 
9. Per uno stesso prodotto possono ottenere la De.C.O. anche più imprese diverse, se ed in quanto in possesso dei relativi requisiti.
 
10. Una stessa impresa può ottenere la De.C.O. per più prodotti diversi.
 
11. Per ogni prodotto De.C.O. è istituito un fascicolo, con tutta la documentazione ad esso relativa.
Art. 6 - Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni
1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui al successivo art. 14 un apposito albo in cui vengono raccolte tutte le segnalazioni di iniziative, sagre e manifestazioni riguardanti, direttamente o indirettamente, le attività e le produzioni agroalimentari e artigianali che, a motivo delle loro caratteristiche e dell’interesse culturale dalle stesse suscitato, siano meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.
2. Con i poteri propri di autorganizzazione, l’ufficio comunale, determina i tempi e i modi di deposito di tutte le segnalazioni e ne cura l’istruttoria, ai fini della predisposizione della deliberazione della Giunta del Comune con la quale viene approvato l’elenco ufficiale delle manifestazioni per l’anno successivo. I tempi di deposito devono comunque essere compatibili con la normativa regionale in materia di pubblicizzazione delle manifestazioni.
3. E’ previsto che l’iscrizione sia concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno due anni consecutivi.
Art. 7- Logo De.C.O. e relativo utilizzo
 
1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro di cui all’articolo 5 e le iniziative di cui all’art. 6, viene adottato un apposito logo identificativo a colori, così come allegato al presente regolamento.
 
2. Il logo, di forma circolare, è costituito dall’immagine stilizzata di un borgo, che simbolizza il territorio comunale, sulla quale campeggia lo stemma del Comune di Novara di Sicilia, contornato dalla scritta “denominazione comunale di origine” in alto e “Comune di Novara di Sicilia”, in basso.
 
3. Il Comune concede l’utilizzo gratuito della scritta “De.C.O” e del relativo logo identificativo alle imprese iscritte nel registro di cui all’art. 5, nel rispetto delle disposizioni che seguono.
 
4. L’uso del logo può inoltre essere concesso, previa espressa richiesta e alle medesime condizioni, anche alle imprese che commercializzano o somministrano prodotti De.C.O., anche se nel registro è iscritta, per quel prodotto, l’impresa produttrice.
 
5. II concessionario ha facoltà di riprodurre il logo De.C.O., nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l’esercizio della sua attività, nei colori originali o in bianco e nero, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli; è obbligatoria l’aggiunta degli estremi dell’iscrizione (data e numero).
 
6. Il logo De.C.O. deve essere sistemato in modo chiaro e visibile; l\'utilizzatore del logo non può impiegare altri contrassegni che, per il loro aspetto esterno e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il logo De.C.O.
 
7. II logo De.C.O. può essere utilizzato sugli imballaggi, sulle confezioni, sulla carta intestata, nelle vetrofanie, e sul materiale pubblicitario di ogni genere.
 
 
 
8. Nel caso di vendita al minuto, la presentazione del prodotto dovrà avvenire in imballaggi e/o confezioni tali da garantire una gradevole immagine e conferire adeguata attrattività nei confronti del consumatore. Non potranno quindi essere utilizzati imballaggi vetusti o con evidenti difetti estetici da ledere l’immagine del prodotto. La frutta o la verdura potranno essere venduti in sacchetti o borsine di carta e/o altro materiale con stampato a colori il logo De.C.O. Eventuali eccezioni possono essere approvate dalla Commissione di cui all’art. 10.
 
9. E’ vietato l’impiego di appellativi atti ad esaltare la qualità, quali “super”, “eccellente”, ecc… .
 
10. Il Comune di Novara di Sicilia, proprietario del logo De.C.O., può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall’Amministrazione.
 
11. E’ vietato l’utilizzo, in qualunque forma, del logo De.C.O., da parte di soggetti non autorizzati; ogni abuso verrà perseguito a termini di legge.
 
12. Le disposizioni del presente articolo valgono anche per l’utilizzo del logo De.C.O. nella pubblicità delle iniziative di cui all’art. 6, se ed in quanto applicabili.
 
Art. 8 -  Requisiti per l’attribuzione della De.C.O ai prodotti locali
 
1. I prodotti che si fregiano della De.C.O. devono essere prodotti e confezionati nell’ambito del territorio del Comune di Novara di Sicilia, ed essere comunque strettamente legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali.
 
2. La Denominazione Comunale di Origine può essere riconosciuta solo a prodotti e specialità che, secondo gli usi e le tradizioni locali, siano preparate con ingredienti genuini e di qualità.
 
3. L’imprenditore deve preparare le miscele per gli impasti esclusivamente con ingredienti ammessi dalla normativa vigente.
 
4. Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare.
 
5. Per i prodotti ortofrutticoli, anche se impiegati come ingredienti del prodotto finale De.C.O, devono essere osservate tutte le norme del settore agro alimentare e le disposizioni relative alla lotta antiparassitaria, come pure le norme comunitarie relative alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari.
 
6. In nessun caso, possono essere impiegati prodotti trasgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.).
 
7. Per i prodotti trasformati e le preparazioni gastronomiche, nel disciplinare del singolo prodotto, approvato dalla Giunta Comunale, sarà specificato se, in base alla specifica tradizione, uno o più degli ingredienti devono essere in tutto o in parte originari del territorio comunale o, eventualmente, provinciale.
 
8. I prodotti artigianali devono essere ottenuti dalla lavorazione di elementi presenti in natura (es. pietra, legno, ecc…), tipici del territorio comunale.
 
Art. 9 -  Procedure per attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali
 
1. Le segnalazioni inerenti i prodotti da inscrivere nel registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) possono essere avanzate, da chiunque ritenga di promuoverle, e d’ufficio anche dal Comune, che attiva le conseguenti verifiche, informando, se del caso, le imprese interessate sull’opportunità di richiedere la De.C.O, con le modalità indicate al successivo comma 4.
 
2. Agli stessi fini, il Comune può promuovere direttamente apposite ricerche, avvalendosi di esperti qualificati.
 
3. Qualora si accertino, secondo le modalità indicate negli articoli seguenti, i necessari requisiti e presupposti, viene disposta l’iscrizione del prodotto nel registro De.C.O., approvando anche il relativo disciplinare di produzione e la scheda identificativa.
 
4. Le imprese interessate, per ottenere l’iscrizione nel registro De.C.O., e il diritto di utilizzo del relativo logo, presentano quindi al Comune una richiesta scritta, in carta legale, secondo il fac-simile allegato al presente regolamento.
 
5. Le richieste di iscrizione devono essere corredate da un’adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento alle caratteristiche analitiche e di processo e comunque devono fornire ogni informazione ritenuta utile ai fine dell’iscrizione. In particolare, dovranno essere indicati:
- il nome del prodotto;
- l’area geografica di produzione (che dovrà comprendere il territorio del Comune di Novara di Sicilia);
- le caratteristiche del prodotto e le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali, uniformi e costanti;
- i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il condizionamento e l’imballaggio dei prodotti;
- la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura.
 
6. Le informazioni di cui al comma precedente possono essere acquisite od integrate dal Comune, attraverso specifiche ricerche.
7. Qualora la segnalazione di cui al comma 1 provenga dalla stessa impresa produttrice interessata all’iscrizione nel registro De.C.O., con l’iscrizione del prodotto è disposta anche quella dell’impresa.
 
8. Per le segnalazioni e domande previste dal presente articolo possono essere utilizzati i modelli allegati al presente regolamento (All. “B” e “C”)
Art.10 - Commissione comunale per la De.C.O.
1. Sulla ammissibilità della iscrizione nell’Albo comunale pubblicitario delle iniziative e manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni locali e/o al pubblico Registro della De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) si pronuncia una commissione nominata dal Sindaco, nella quale sono rappresentati esperti del settore agro alimentare, artigianale e gli operatori in forma singola o associata. La commissione è presieduta dal Sindaco o suo delegato, e dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo. Funge da segretario della commissione il responsabile del procedimento.
2. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, e decide a maggioranza dei presenti.
 
3. Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.
 
4. Ai fini della valutazione di competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti, nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.
 
5. La commissione, anche sulla base della documentazione a corredo della segnalazione, predisporrà una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, delimiterà la zona di produzione ove non coincidente con il territorio comunale nonché, il dettagliato disciplinare di produzione. La commissione ha facoltà, al fine di predisporre la scheda identificativa del prodotto, di richiedere a chi ha presentato la segnalazione o agli uffici competenti o ad esperti del settore, ogni ulteriore elemento di valutazione o attività istruttoria ritenuta necessaria od opportuna.
La commissione conclude i suoi lavori con l’approvazione della scheda identificativa del prodotto necessaria all’iscrizione nel registro De.C.O. ovvero con il motivato diniego di iscrizione.
 
6. Ove le risultanze della commissione siano positive, la Giunta Comunale, con propria deliberazione, approva la scheda identificativa del prodotto e ne dispone l’iscrizione nel registro De.C.O. Ogni modificazione della scheda identificativa può essere predisposta solo seguendo il procedimento di cui al presente articolo.
 
7. L’iscrizione nel registro è materialmente curata dal responsabile del procedimento e dovrà contenere:
    a) Il numero progressivo di iscrizione;
    b) La data di iscrizione;
    c) Gli estremi delle deliberazioni di Giunta Comunale che ne hanno disposto l’iscrizione e le eventuali      successive modificazioni;
    d) La denominazione tipica del prodotto.
 
8. Unitamente al registro sono conservati, per ogni prodotto iscritto, i fascicoli contenenti tutta la documentazione relativa al procedimento di iscrizione del prodotto stesso nel registro.
 
Art. 11 - Utilizzo del marchio De.C.O.
 
1. Il Comune di Novara di Sicilia proprietario del marchio De.C.O., può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall’Amministrazione.
 
2. Chiunque produca, commercializzi, trasformi o somministri prodotti tipici iscritti nel registro De.CO., può presentare istanza all’Amministrazione per ottenere la concessione per l’utilizzo e riproduzione del marchio De.CO.
 
3. L’istruttoria per il rilascio della concessione è curata dal responsabile del procedimento che, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza completa in ogni sua parte, comunica al richiedente il rilascio della concessione, ovvero il diniego motivato della stessa.
 
4. L’istanza per l’ottenimento della concessione e la concessione stessa sono soggette alle vigenti normative sull’imposta di bollo.
 
5. Unitamente alla concessione viene rilasciata al richiedente copia in carta libera della scheda identificativa del prodotto o prodotti riportati in concessione, copia del presente regolamento e il modello del marchio De.C.O.
 
6. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il marchio De.C.O. nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l’esercizio della sua attività, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli al modello consegnato al concessionario stesso.
 
Art. 12 - Controlli
 
1. I controlli sull’osservanza del presente regolamento e dei disciplinari di produzione (o delle indicazioni contenute nelle schede descrittive dei prodotti) dallo stesso previsti possono esseri effettuati, oltre che dal personale della polizia municipale, anche dai componenti la Commissione di cui all’art. 10, nonché da altri soggetti delegati dalla stessa Commissione o dal Comune.
 
2. Il controllo sull’origine del prodotto viene effettuato su campioni scelti a caso, direttamente presso l’azienda o sul mercato. Se richiesta, l’impresa è tenuta a produrre prova documentata circa l’origine dei prodotti contrassegnati con il logo De.CO. o venduti come tali.
 
3. Il gestore dell’azienda oppure il suo sostituto è obbligato a consentire alle persone incaricate l’accesso ai luoghi di coltivazione al fine di provare l’origine dei prodotti, nonché l’accesso ai locali di lavorazione, imballaggio, deposito e vendita dei prodotti De.CO.
 
Art.13 - Sanzioni
 
1. Costituiscono causa di revoca della De.CO. e conseguente cancellazione dal relativo  registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell’Amministrazione:
a) il mancato rispetto del disciplinare di produzione (o delle indicazioni contenute nella scheda identificativa del prodotto) e delle altre disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;
b) il rifiuto dell’impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.CO.;
c) la perdita dei requisiti richiesti;
d) l’uso difforme o improprio del logo D.e.CO., accertato dal Comune, anche su segnalazione della commissione di cui all’art. 10, qualora, dopo la relativa contestazione, l’utilizzatore non provveda all’adeguamento, nei termini fissati;
e) gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie.
 
2. In caso di particolare gravità, può essere disposta la sospensione del diritto di utilizzazione del riconoscimento De.CO., fino ad avvenuta ottemperanza alla norma violata.
 
3. La cancellazione dal registro o la sospensione dell’iscrizione non comportano alcun indennizzo per l’impresa.
 
Art. 14 – Struttura organizzativa
 
1. La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in relazione agli adempimenti previsti dal presente regolamento è definita nell’ambito dell’organizzazione dei servizi vigenti.
 
Art. 15 – Iniziative Comunali
 
1. Il Comune assicura, mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità, la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento ed individua, nel quadro dei propri programmi editoriali, forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
 
2. Il Comune altresì, ricerca, ai fini De.CO., forme di collaborazione con Enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull’ordinamento degli Enti Locali.
 
3. Il Comune, attua, nell’ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, mediante i propri organi di governo forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari, riferita alle corrispondenti espressioni locali.
 
4. Per potenziare l’efficacia dell’azione promozionale, verrà costituito un “paniere ufficiale dei prodotti De.CO. del Comune di Novara di Sicilia”, comprendente tutti i prodotti iscritti nell’elenco di cui all’art. 5, favorendone la conoscenza da parte della collettività.
 
5. Il Comune, nell\'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento,   attua mediante i propri organi di governo - Giunta Comunale e Sindaco -   forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali che  hanno tra i propri fini la promozione delle colture e culture tradizionali.
Art. 16 - Promozione di domande di registrazione ufficiale
1. Il Comune, per propria iniziativa o su proposta di organizzazioni di produttori interessati o degli organismi di cui ai precedenti articoli, sussistendo le condizioni previste dalla legge, promuove la presentazione da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria, al Ministero delle politiche agricole e alla Regione della domanda di registrazione ai fini della protezione della denominazione di origine protetta o della indicazione geografica protetta o dell’ attestazione di specificità, dei prodotti agricoli ed alimentari e delle zone di produzione degli stessi.
 
2. Il Comune sostiene la presentazione della domanda provvedendo per conto ed a nome dei soggetti interessati alle procedure amministrative ed alle documentazioni occorrenti ed a seguire il procedimento durante le fasi previste dalla legge.
 
3. Ai fini delle procedure per il riconoscimento DOP, DOC, IGP, il comune interverrà per agevolare l’iter in favore delle aziende che producono i prodotti con il riconoscimento De.CO. ( Denominazione Comunale di Origine) da più di due anni.
Art. 17 - Tutele e garanzie
1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e   gli  interessi pubblici  derivanti  dalla  presenza  di  espressioni  popolari   riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un   rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi   che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del  T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 .
Art. 18 - Istituzione di una speciale sezione della Biblio-mediateca Comunale
1. Nell’ambito della biblio-mediateca comunale viene istituito uno spazio documentale, presso l’ufficio attività produttive, aperto all’ordinaria prevista consultazione pubblica, dove vengono raccolte e catalogate tutte le pubblicazioni, anche di espressione giornalistica, afferenti ai prodotti tipici del territorio ed alla cultura agro-alimentare ed artigianale locale.
Art. 19 – Istituzione di un Osservatorio Comunale
1. È istituito presso la Conferenza dei Capi-gruppo del Consiglio Comunale un   Osservatorio sullo stato di attuazione del presente regolamento.
2. A  questo  Osservatorio  perviene,  con  scadenza  semestrale,  a  partire   dall\'entrata in vigore del regolamento, una   dettagliata relazione sulle iniziative di attuazione, secondo le previsioni   regolamentari, da parte del Responsabile di cui all\'art.14.
 
Art. 20 - Rinvio alle normative statali e regionali
1. Le normative di cui al presente regolamento s\'ispirano ai principi di cui alle   normative statali e regionali vigenti, conseguentemente queste costituiscono   un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all\'applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.
Art. 21 - Norme finali
1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione   consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.
2. Non sono previste riserve di alcun tipo all\'immediata efficacia delle norme   di cui al presente regolamento.
3. Il presente regolamento va interpretato, rispetto alla lettera delle espressioni   normative, nel senso che queste espressioni non costituiscono un limite, se   non riferito alla legge, alla realizzazione di ulteriori iniziative, sempre  nell\'ambito dell\'art. 1, ancorché non espressamente previste.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                           Allegato B
 
 
(fac simile di segnalazione da compilare in carta libera da parte di soggetti diversi dalle imprese produttrici)
 
 
 
Al Signor Sindaco
                                                                                                                               del Comune di
                                                                                                                               Novara di Sicilia
 
 
 
OGGETTO: Segnalazione De.CO.
 
 
 
 
 
Il sottoscritto _______________________________________nato il _______________________________
a_____________________________________ e residente in ____________________________________
Via ________________________________ codice fiscale ___________________________________ nella
qualità di ______________________________________________________________________________
 
segnala
 
ai fini dell’attribuzione della De.CO. il seguente prodotto:
denominazione:_________________________________________________________________________
 
area geografica di produzione: _____________________________________________________________
 
luogo di lavorazione:______________________________________________________________________
 
ditte produttrici (se conosciute):_____________________________________________________________
 
Allega i seguenti documenti:*
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________
 
                                                                         
                                                                                            Firma_____________________
Novara di Sicilia, lì _______________________  
 
 
*Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione comunale di valutazione (scheda descrittiva, elenco ingredienti, fotografie, materiale storico, ecc.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                             Allegato C                                                
BOLLO
 
(fac simile di domanda da compilare in bollo)
                                &nb